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Responsabilità della figura Professionale di Autista Soccorritore







Nel quadro normativo delineato dal DPR 27 marzo 1992 e dalla legge-quadro 11 agosto 1991 n. 266/91, oltre che dalle ulteriori fonti costituite da normative regionali, l'attività professionale prestata nell'ambito del soccorso pubblico si colloca all'interno di un sistema, il sistema dell'emergenza è organizzato sulla base territoriale dei singoli sistemi 1.1.8., e attraverso rapporti strutturati che coinvolgono anche le associazioni di volontariato.

Al sistema dell'emergenza territoriale, si associa il sistema di risposta alla grande emergenza, regolato dal DPCM 13 febbraio 2001.

In termini di disciplina normativa e delle responsabilità, quindi, la figura dell' autista soccorritore è collocata in un contesto. Faccettazione delle cui regole e discipline rappresenta il primo e fondamentale fattore di riduzione del rischio di dover rispondere di condotte erroneamente tenute:
seguire le indicazioni e i protocolli del sistema pubblico del soccorso e della propria associazione che in quel sistema si colloca, è il primo dovere da adempiere perché la propria attività lavorativa sia corretta, utile e garantita.



Nel sistema rientrano più momenti e più soggetti: ad ogni fatto potenzialmente lesivo con il quale si viene a contatto corrisponderà una prima risposta sul territorio, in collegamento con la Centrale 118 che regola la gestione delle risorse del soccorso e con le strutture delle associazioni private o publiche convenzionate.

Già in fase di prima risposta l' autista soccorritore intervenuto sarà chiamato a istituire una relazione con i cittadini, con eventuali altri operatori presenti in posto, con la Centrale 118; di seguito, lo sviluppo dell'attività di soccorso lo porterà a contatto con un presidio ospedaliero e con la componente sanitaria del soccorso.

La riduzione delle proprie responsabilità potenziali corrisponde al riconoscimento dell'agire in un sistema fortemente strutturato; La comunicazione con la Centrale 118 è di fondamentale utilità, sia perché istituzionalmente prevista per la determinazione di modalità di condotta anche in casi critici, sia perché tutte le conversazioni sono registrate e costituiscono documenti utilizzabili per determinare anche a posteriori la correttezza delle azioni compiute.



Il nostro ordinamento giuridico contempla diverse forme di responsabilità.

La responsabilità penale deriva dalla violazione delle norme sanzionatorie contenute nel codice penale e in leggi penali speciali: sono considerati reati i fatti più gravi e lesivi di beni e valori tutelati dall'ordinamento; la responsabilità penale è strettamente personale e si accerta con un processo penale; il processo penale nasce con una notizia di reato, che perviene al Pubblico Ministero, magistrato della Procura della Repubblica, da forze di polizia, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, o anche come querela o denuncia di semplici cittadini; egli ne vaglia la fondatezza mediante indagini, al cui esito può chiedere l'archiviazione del caso o formulare un'accusa davanti a un Giudice Penale.

La responsabilità civile deriva dalla contrapposizione fra due soggetti; si accerta con un processo, che nasce da una domanda, rivolta al Giudice Civile in base ad un atto introduttivo del giudizio; la decisione del Giudice, fondata sulle prove addotte dalle parti, regola il rapporto tra i due soggetti ovvero produce obbligo di risarcire il danno; è tipica della responsabilità civile a differenza di quella penale la possibilità di trasferimento dell'obbligo del risarcimento su un altro soggetto: per le Associazioni di volontariato è obbligatoria l'assicurazione sulla responsabilità civile e per infortuni, ai sensi della L. 266/91.

Le due forme di responsabilità e di giudizio di cui s'è detto si collocano all'interno dell'ordinamento giudiziario statuale:
non va tuttavia dimenticata la cosidetta responsabilità amministrativa nei confronti della propria struttura di lavoro, la responsabilita deontologica che deriva dalla violazione dei doveri morali di un incaricato di pubblico servizio e di operatore sanitario quale e' l'autistasoccorritore professionale; essa può essere formalizzata nel contratto di lavoro, nello statuto e nel regolamento della eventuale associazione di appartenenza.

La responsabilità penale e quella civile possono attivarsi, nel campo dell'attività di soccorritore, sulla base di criteri comuni, per quanto riguarda la cosidetta responsabilità per colpa, si risponde per condotte determinate da negligenza (il mancato adeguamento del proprio comportamento a ciò che rende il tipo di azione compiuta non nocivo per altri) imprudenza (violazione di regole non formalizzate che sconsigliano di compiere certe azioni o di compierle in un certo modo) imperizia (insufficiente conoscenza delle regole tecniche di competenza e abilità valevoli per determinate attività); oppure per violazione di leggi, regolamenti (fonti giuridiche pubbliche formalizzate) ordini e discipline (fonti private formalizzate che regolano i comportamenti da tenere).

Sono come detto criteri che valgono sia per la responsabilità penale che per la responsabilità civile, e che devono indurre i soccorritori a svolgere solo le attività in cui sono in grado di agire con competenza ed efficacia; e, correlativamente, i responsabili a verifìcare costantemente la destinazione dei soccorritori solo ai compiti che sono in grado di svolgere con competenza ed efficacia.



L' autistasoccorritore è un incaricato di pubblico servizio. Ai sensi dell'art. 358 del Codice Penale, incaricati di pubblico servizio sono coloro i quali a qualunque titolo prestano un pubblico servizio cioè un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima.

Gli effetti della qualifica di incaricati di pubblico servizio riguardano la possibilità di commettere taluni delitti contro la pubblica amministrazione; di veder applicare per tutti i reati le aggravanti di cui all'art. 61 nn. 9 e 10 c.pen. (è aggravato il reato commesso dall' i.p.s. con abuso dei suoi poteri o violazione dei suoi doveri; è aggravato il reato commesso in danno dell' i.p.s. nell'atto o a causa del suo servizio) e l'obbligo di denuncia di reato (dover cioè segnalare i reati perseguibili d'ufficio in cui ci si imbatte nell'esercizio della propria attività).

I confini delle responsabilità che gravano sui soccorritori sono determinati dall'assunzione e dal trasferimento della cosidetta posizione di garanzia.

Chi interviene a favore di una persona in quel momento priva per malattia o infortunio della capacità di provvedere a se stessa, si fa garante dei suoi beni primari (vita e integrità fisica):
l'assunzione di tale posizione ne determina la necessaria continuità:
non si può cioè abbandonare la posizione di garanzia, se non con la conseguenza di rispondere di ciò che di dannoso in conseguenza di quell'abbandono dovesse capitare alla persona soccorsa. La posizione si può invece trasferire, facendo intervenire altro - qualificato - soggetto:
ma il trasferimento dovrà essere effettivo, e si dovrà essere certi dell'assunzione in carico. E' la situazione che tipicamente si determina con la consegna del paziente al personale sanitario del Pronto Soccorso.



L'autistasoccorritore ed il soccorritore non possono giudicare la gravita' della patologia del paziente, né formulare diagnosi, né diagnosticare la morte, compito esclusivo del medico. Fanno eccezione i casi di evidenza come:

  • l'avanzato stato di decomposizione
  • la decapitazione
  • la carbonizzazione
  • il depezzamento.



Alcune ipotesi di reato possono più facilmente rientrare nell'orizzonte dell' attività professionale:
così del peculato (art. 314 c.pen.) consistente nell'appropriarsi di denaro o di altro bene mobile di cui si abbia il possesso o comunque la disponibilità per ragione del proprio servizio; della rivelazione o utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.pen.) che può conseguire alla semplice violazione di doveri, oppure all' abuso della propria qualità, o ancora, in forma aggravata, per procurarsi un profitto.

Ed ancora: spesso l'attenzione è posta sui limiti delle attività del soccorritore non sanitario, rispetto all'esercizio delle professioni sanitarie (medica e infermieristica): si parla, in caso di superamento di tali limiti, di esercizio abusivo di professione sanitaria (art. 348 c.pen.); ben più gravi, in quanto derivanti non dal semplice porre in essere manovre vietate ma dalle conseguenze dannose che si possono provocare alle persone soccorse con manovre inappropriate, le ipotesi di omicidio colposo (art. 589 c.pen.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.pen.).

In sintesi si può dire che manovre non invasivé tipiche che il soccorritore può porre in essere utilmente e che non costituiscono attività sanitaria né integrano lesioni personali (scriminate e quindi lecite solo se provenienti dall'esercizio dell'attività sanitaria da parte di soggetti professionali) sono:
  • rilevare e comunicare i parametri vitali e le alterazioni organiche evidenti
  • eseguire manovre rianimatorie di base per le quali si è stati addestrati
  • defibrillazione se addestrati ed autorizzati
  • immobilizzare e tutelare fratture
  • praticare un'emostasi
  • proteggere e medicare temporaneamente ferite
  • trasportare un malato/ferito in base alla patologia presunta comunicata
  • sottrarre un malato/ferito da imminenti situazioni di pericolo
  • tutelare la riservatezza del malato/ferito



Poiché nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge (art. 32 della Costituzione), la persona capace di intendere e di volere può rifiutare di essere soccorsa; è buona regola che la volontà di non farsi curare sia documentata; il consenso può essere presunto (ed è questa la situazione tipica dell'intervento su persona al momento priva di coscienza).

La legge prevede casi particolari nei quali si può prescindere dalla necessità del consenso (anche se costituisce dovere deontologico sia dei sanitari che dei soccorritori ricercarlo comunque).

Possono essere soggette a trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.), oltre alle malattie infettive e contagiose, le malattie mentali che determinano condizioni tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, quando gli stessi non vengono accettati dal malato e non è possibile adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere.

In questi casi se il soggetto non accetta volontariamente le cure, esse sono disposte con provvedimento del Sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su richiesta di un medico (qualsiasi) e convalida da parte di un altro medico (appartenente al servizio sanitario pubblico); l'ordinanza del Sindaco deve essere sottoposta al Giudice Tutelare che valuta nel merito la fondatezza della decisione.



Proprio in funzione della sua qualificazione, il soccorritore professionale deve essere pronto ad affrontare situazioni particolari, in cui si rende necessaria la sua collaborazione attiva anche per vicende extrasanitarie.

Il soccorritore deve concorrere a tutelare attivamente la riservatezza della persona assistita; egli quindi, oltre a non fornire a terzi informazioni sui cosiddetti "dati sensibili" la cui rivelazione è sanzionata dall'art. 22 della legge 675/96 sulla tutela della riservatezza (in particolare: "i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute") dovrà porre al riparo la persona soccorsa dalla curiosità degli astanti.



L'autista soccorritore deve sapersi gestire anche su scenari di reato, tenendo presenti, insieme alle esigenze del soccorso, le necessità di autoprotezione e non inquinamento della scena.

I suoi doveri di denuncia lo porteranno a rivolgere particolare cura alla documentazione e comunicazione alle strutture direttive delle situazioni che possono configurare ipotesi di reato perseguibile d'ufficio:
incidenti stradali mortali, incidenti sul lavoro, delitti gravi contro la persona, violenze sessuali o intrafamiliari.



La circolazione alla guida di autoambulanze, automediche è regolata dall'art. 177 del Codice della Strada.

I dispositivi sonori e visivi vanno utilizzati congiuntamente e solo per l'espletamento dei servizi urgenti di istituto:
in questo caso i conducenti sono esentati dal rispetto degli obblighi, divieti e limitazioni della comune circolazione stradale e hanno il diritto di farsi cedere il passo dagli altri veicoli; devono però comunque adeguarsi alle segnalazioni degli agenti del traffico e rispettare le regole di comune diligenza e prudenza.

L'uso improprio dei dispositivi è sanzionato in via amministrativa.


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