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1. Č consentito lšuso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera anche al
personale sanitario non medico, nonchč al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione
specifica nelle attivitā di rianimazione cardio-polmonare.
2. Le regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali
e delle aziende ospedaliere dellšautorizzazione allšutilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da
parte del personale di cui al comma 1, nellšambito del sistema di emergenza 118 competente
per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilitā dellšazienda unitā sanitaria
locale o dellšazienda ospedaliera di competenza, sulla base dei criteri indicati dalle linee guida
adottate dal Ministro della sanitā, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
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