Per la guida dei veicoli adibiti ai servizi di soccorso in passato era necessario
possedere una specifica abilitazione. Infatti, oltre alla normale patente di
guida categoria "B" o superiore occorreva possedere anche il Certificato di
Abilitazione Professionale, CAP-KE, rilasciato dalla Motorizzazione Civile.
Oggi, l'abolizione di questa prescrizione rende ancora più complicato il ruolo
dell'autista-soccorritore professionale che risponde direttamente con la propria patente
civile ogni infrazione voluta o obbligata del Codice della Strada.
Problema delicato questo, che meriterebbe più considerazione da parte dei nostri legislatori.
I conducenti dei veicoli con targhe speciali (C.R.I.,
Vigili del Fuoco, ecc.) sono oggi un eccezione, infatti tale abilitazione viene rilasciata direttamente
dagli Enti di appartenenza (modello 138/93 cat. BE per la C.R.I., modello 5/a
per l'esercito) indipendentemente dal fatto
che il veicolo di soccorso venga o meno utilizzato in un servizio di emergenza ambulanza e automedica
devono essere dotate di dispositivo supplementare di allarme
(sirena) e di dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante
blu (girofaro) come prescritto dall'art. 177 c.d.s. e devono essere messi in
funzione contemporaneamente e usati solo per l'espletamento di servizi urgenti,
il nuovo codice della strada ha introdotto l'obbligo dell'uso dei proiettori
anabbaglianti anche di giorno.
Ogni abuso circa l'utilizzo di detti dispositivi è soggetto a sanzione
amministrativa. A norma dell' art. 177 c.d.s. l'autista
soccorritore nell'espletamento di servizi urgenti usando congiuntamente i
dispositivi di allarme non è tenuto ad osservare gli obblighi, i divieti, le
limitazioni relative alla circolazione e le prescrizioni della segnaletica
stradale. L'autista soccorritore è obbligato comunque al rispetto delle
segnalazioni effettuate dagli agenti del traffico. Ovviamente, il comportamento
e le modalità di guida dell'autista soccorritore di veicoli di soccorso saranno
impostate al rispetto delle comuni norme di prudenza, diligenza e cautela tali da
non arrecare pericoli alla circolazione e danni agli altri utenti della strada.
L'autistasoccorritore è il solo responsabile della sua incolumità, di quella
delle persone trasportate, degli utenti della strada e del danneggiamento del veicolo
durante l'espletamento del proprio lavoro. Il professionista che non attenendosi
alle comuni regole del buon senso cagioni danno a persone o cose è chiamato
a rispondere della propria condotta sia a titolo penale, civile e
amministrativo verso l'ente o l'associazione di appartenenza per danni all'autoveicolo.
Si sottolinea, che la responsabilità penale è sempre
personale per cui non può essere a differenza della responsabilità
civile, coperta da assicurazione. Pertanto un buon soccorritore autista, scrupoloso,
attento alla sua e altrui sicurezza, si preoccuperà ad ogni inizio turno di
constatare che il mezzo non abbia le gomme eccessivamente usurate, che nessuna spia
sul cruscotto segnali un'anomalia ritenuta pericolosa e così via. Si preoccuperà
inoltre di verificare che la propria patente di guida sia valida.
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